Trasparenza

Rendicontazione del contributo 5×1000

È stata pubblicata la Nota n. 2106 del 26 febbraio 2019 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa agli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

​Con riferimento ai c.d. “enti del volontariato” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo, la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all’anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro un anno dalla percezione delle somme – l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l’utilizzo delle risorse ricevute.

L’obbligo di redigere un rendiconto – unitamente ad una relazione illustrativa – è stato introdotto per la prima volta dall’art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall’art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l’anno finanziario 2009 e ribadito per l’anno finanziario 2010 dall’art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.